Aggiornamento al 20 ottobre 2026

L'imposta sulle costruzioni speciali (impozitul pe construcții), comunemente denominata in Romania „taxa pe stâlp”, è stata reintrodotta dal 2025 ed è dovuta per l'ultima volta per l'anno 2026. A decorrere dal 2027 il Titolo X del Codice fiscale rumeno è abrogato. Di seguito illustriamo chi è tenuto al pagamento, in quale misura, entro quali termini e che cosa occorre verificare prima che l'imposta venga meno.

Che cos'è l'imposta sulle costruzioni speciali e chi ne è debitore

„Taxa pe stâlp” è la denominazione corrente in Romania dell'imposta sulle costruzioni speciali (impozitul pe construcții), disciplinata dal Titolo X del Codice fiscale (artt. 496–500). L'imposta era già stata in vigore tra il 2014 e il 2016, con un'aliquota dell'1,5%, ed era stata soppressa dal 2017.

Sono soggetti passivi dell'imposta le persone giuridiche romene, le persone giuridiche estere che svolgono attività in Romania tramite una stabile organizzazione e gli altri enti previsti dalla legge, per le costruzioni situate in Romania. Si tratta principalmente delle costruzioni del gruppo 1 del Catalogo relativo alla classificazione e alle durate normali di utilizzo delle immobilizzazioni, quali reti, pali, condotte, strade interne o strutture industriali. La determinazione dell'obbligazione tributaria deve pertanto tenere conto delle categorie di contribuenti, delle esclusioni e delle regole sulle costruzioni imponibili previste dal Titolo X del Codice fiscale, nella versione applicabile all'esercizio fiscale per il quale l'imposta è calcolata.

L'imposta non si applica alle costruzioni per le quali è dovuta l'imposta sugli edifici ai sensi del Titolo IX del Codice fiscale, né a quelle esenti dall'imposta sugli edifici.

A quanto ammonta l'imposta sulle costruzioni speciali nel 2026

  • 0,5% del valore netto contabile delle costruzioni presenti nel patrimonio del contribuente al 31 dicembre 2025, ossia il valore iscritto nei conti delle costruzioni, al netto dell'ammortamento contabile cumulato;
  • 0,25% del valore delle costruzioni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio privato dello Stato o delle unità amministrativo-territoriali che il contribuente detiene in gestione, in concessione, in comodato d'uso gratuito o in locazione.

Il valore è determinato una sola volta, al 31 dicembre dell'anno precedente, e non viene ricalcolato nel corso dell'anno. Il costo dell'imposta sulle costruzioni speciali è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Scadenze di dichiarazione e versamento nel 2026

  • 25 maggio 2026 – calcolo e dichiarazione dell'imposta;
  • 30 giugno 2026 – versamento della prima rata (50%);
  • 31 ottobre 2026 – versamento della seconda rata (50%).

I contribuenti che dichiarano e versano integralmente l'imposta entro il 25 maggio 2026 beneficiano di una riduzione del 10%. Per i contribuenti con esercizio fiscale non coincidente con l'anno solare (an fiscal modificat), le scadenze si riferiscono al quinto, al sesto e al decimo mese dell'esercizio.

Deve versare l'ultima rata entro il 31 ottobre 2026? Verifichiamo il calcolo e la dichiarazione prima del pagamento.

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Che cosa cambia dal 2027

Ai sensi dell'O.U.G. n. 89/2025, il Titolo X – Imposta sulle costruzioni speciali è abrogato a decorrere dall'anno 2027 ovvero dall'esercizio fiscale non coincidente con l'anno solare che inizia nel 2027. Il 2026 è quindi l'ultimo anno per il quale l'imposta viene calcolata, dichiarata e versata.

L'abrogazione non estingue gli obblighi relativi al 2025 e al 2026. Le dichiarazioni e i versamenti per tali anni restano soggetti a verifica fiscale entro il termine generale di prescrizione in materia tributaria di 5 anni, ed eventuali differenze possono essere accertate dall'Agenzia Nazionale dell'Amministrazione Fiscale (ANAF) anche dopo il 2027.

Questioni giuridiche sollevate dall'imposta sulle costruzioni speciali

La reintroduzione dell'imposta ha sollevato problemi di prevedibilità della legislazione tributaria. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice fiscale, le modifiche fiscali dovrebbero entrare in vigore non prima di 6 mesi dalla pubblicazione. L'O.U.G. n. 156/2024 è stata invece adottata alla fine del 2024 e applicata dal 1° gennaio 2025, e le regole sono state nuovamente modificate dopo pochi mesi con l'O.U.G. n. 21/2025.

Questi rapidi cambiamenti hanno creato difficoltà pratiche, soprattutto nella determinazione della base imponibile: quali costruzioni rientrano nel gruppo 1, come trattare le costruzioni per le quali si versa già l'imposta sugli edifici e come determinare il valore netto contabile.

Che cosa dovrebbero verificare le società

  • La base imponibile per il 2026. Quali costruzioni sono state incluse, se alcune di esse sono già soggette all'imposta sugli edifici e se il valore netto contabile al 31 dicembre 2025 è stato determinato correttamente.
  • Le dichiarazioni per il 2025. Se è stata applicata correttamente l'aliquota ridotta introdotta dall'O.U.G. n. 21/2025 e se occorre presentare dichiarazioni integrative.
  • Sumele plătite în plus. Eventualele diferențe pot fi recuperate prin cerere de restituire sau compensare, în condițiile prevăzute de Titlul VII – Capitolul II din Codul de procedură fiscală în termenul general de prescripție fiscală de 5 ani prevăzut de art. 219 din Codul de procedură fiscală.
  • I controlli dell'ANAF. La documentazione a supporto della classificazione delle costruzioni andrebbe conservata, poiché le dichiarazioni per il 2025 e il 2026 possono essere verificate anche dopo l'abrogazione dell'imposta.

Ha versato l'imposta sulle costruzioni speciali per costruzioni che non rientravano nella base imponibile? Valutiamo se può ottenere il rimborso delle somme.

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Domande frequenti sull'imposta sulle costruzioni speciali

L'imposta sulle costruzioni speciali è ancora dovuta nel 2027?

No. Ai sensi dell'O.U.G. n. 89/2025, l'imposta sulle costruzioni speciali è abrogata a decorrere dall'anno 2027. L'ultimo anno per il quale è dovuta è il 2026.

Qual è l'aliquota dell'imposta sulle costruzioni speciali nel 2026?

0,5% del valore netto contabile delle costruzioni al 31 dicembre 2025, ovvero 0,25% per le costruzioni dello Stato o delle unità amministrativo-territoriali utilizzate dal contribuente.

Entro quando va dichiarata e versata l'imposta sulle costruzioni speciali?

La dichiarazione va presentata entro il 25 maggio 2026 e il pagamento va effettuato in due rate di pari importo, entro il 30 giugno e il 31 ottobre 2026. Il pagamento integrale entro il 25 maggio dà diritto a una riduzione del 10%.

L'imposta sulle costruzioni speciali è deducibile?

Sì. Il costo dell'imposta sulle costruzioni speciali è deducibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle società.

L'imposta sulle costruzioni speciali si applica anche agli edifici?

No, se per l'edificio in questione è dovuta l'imposta sugli edifici ai sensi del Titolo IX del Codice fiscale. L'imposta sulle costruzioni speciali riguarda principalmente le costruzioni speciali del gruppo 1 del Catalogo delle immobilizzazioni.

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