Le affermazioni riportate sull'imballaggio, sul sito web o nella pubblicità costituiscono, sotto il profilo giuridico, pratiche commerciali. Possono essere verificate dall'Autorità Nazionale per la Tutela dei Consumatori («A.N.P.C.») e sanzionate se inducono in errore il consumatore. Per gli integratori alimentari il rischio è duplice: oltre alle regole generali della Legge n. 363/2007 relativa al contrasto delle pratiche sleali dei professionisti nei rapporti con i consumatori e all'armonizzazione della normativa con la legislazione europea in materia di tutela dei consumatori («Legge n. 363/2007»), si applicano le rigorose norme europee sulle indicazioni sulla salute.

L'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 18/2026 recante modifica e integrazione della Legge n. 363/2007 relativa al contrasto delle pratiche sleali dei professionisti nei rapporti con i consumatori e all'armonizzazione della normativa con la legislazione europea in materia di tutela dei consumatori, nonché dell'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 34/2014 sui diritti dei consumatori nei contratti conclusi con i professionisti, nonché recante modifica e integrazione di taluni atti normativi («OUG n. 18/2026») ha modificato la Legge n. 363/2007 e l'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 34/2014 sui diritti dei consumatori nei contratti conclusi con i professionisti, nonché recante modifica e integrazione di taluni atti normativi («OUG n. 34/2014»). Le principali novità riguardano le asserzioni ambientali e sociali, i marchi di sostenibilità e le informazioni sulla durabilità dei prodotti. Una parte importante di tali norme si applica dal 27 settembre 2026.

1. Cosa prevede l'OUG n. 18/2026

L'ordinanza recepisce nel diritto rumeno la Direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione («Direttiva (UE) 2024/825»). Lo scopo dell'atto normativo è garantire che le asserzioni ambientali siano corrette, comprensibili e affidabili, il che consentirà ai professionisti di operare in condizioni di parità concorrenziale e ai consumatori di scegliere prodotti effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti.

Con l'OUG n. 18/2026, l'Allegato n. 1 della Legge n. 363/2007, che elenca le pratiche considerate in ogni caso ingannevoli, è stato integrato con nuove pratiche. Per queste, l'A.N.P.C. non deve più dimostrare che l'affermazione abbia influenzato la decisione del consumatore: il semplice ricorso alla pratica è sufficiente per la sanzione.

La definizione di pratiche ingannevoli è stata estesa anche alle informazioni false sulle caratteristiche sociali dei prodotti o del professionista, quali le condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti umani, il benessere degli animali o altri aspetti etici.

2. Le asserzioni ambientali e le altre pratiche commerciali che non può più utilizzare

Le nuove norme vietano, tra l'altro:

  • le asserzioni ambientali generiche che il professionista non è in grado di sostenere con prove relative a un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali;
  • le asserzioni ambientali relative all'intero prodotto, quando riguardano soltanto una sua componente, ad esempio soltanto l'imballaggio;
  • le asserzioni secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, quando si basano sulla compensazione delle emissioni;
  • l'esibizione di un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione né stabilito da un'autorità pubblica;
  • la presentazione di un requisito di legge, applicabile a tutti i prodotti della stessa categoria, come una caratteristica distintiva dell'offerta del professionista.

Per un produttore o distributore di integratori, le prime verifiche riguardano di solito l'imballaggio e la comunicazione sugli ingredienti. Diciture come «imballaggio eco», «prodotto sostenibile» o «impronta di carbonio zero» devono essere supportate da prove verificabili, oppure formulate in modo concreto (ad esempio, la percentuale di materiale riciclato nell'imballaggio), oppure eliminate.

Il divieto relativo ai requisiti di legge presentati come vantaggio trova frequente applicazione nel settore alimentare. Se una determinata sostanza è vietata per legge per tutti gli integratori, la dicitura secondo cui il prodotto «non la contiene» può essere considerata ingannevole quando è presentata come elemento che differenzia il prodotto dalla concorrenza.

3. Le indicazioni sulla salute: le norme speciali per gli integratori

Le nuove norme sulle asserzioni ambientali si applicano accanto al regime speciale degli alimenti. Per gli integratori alimentari, le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari («Regolamento (CE) n. 1924/2006»). Possono essere utilizzate solo le indicazioni sulla salute autorizzate e inserite nel registro dell'Unione europea, alle condizioni d'uso stabilite per ciascuna di esse.

Separatamente, l'art. 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, vieta di attribuire a un alimento proprietà atte a prevenire, trattare o guarire una malattia. L'affermazione falsa secondo cui un prodotto è in grado di curare malattie, disfunzioni o malformazioni è inclusa anche nell'elenco delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli di cui all'Allegato n. 1, punto 17, della Legge n. 363/2007.

In pratica, la verifica della conformità di un integratore deve essere effettuata su entrambi i piani: la conformità delle indicazioni sulla salute al registro dell'UE e la conformità delle altre affermazioni (ambientali, sociali, comparative) alla Legge n. 363/2007.

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4. Le recensioni e la promozione tramite influencer

A partire dalle modifiche del 2022, la Legge n. 363/2007 considera ingannevole l'affermazione secondo cui le recensioni di un prodotto provengono da consumatori che lo hanno effettivamente utilizzato o acquistato, se il professionista non ha adottato misure ragionevoli e proporzionate per verificarlo. Sono altresì vietati la commissione di recensioni false e la presentazione distorta delle recensioni dei consumatori al fine di promuovere i prodotti.

Il professionista che pubblica recensioni deve informare i consumatori se e in che modo verifica che queste provengano da acquirenti reali. Filtrare le recensioni negative senza dichiararlo può costituire, a sua volta, una pratica ingannevole.

La promozione tramite influencer è una pratica commerciale, anche se si svolge sui social network. I contenuti a pagamento o offerti in cambio di prodotti devono essere chiaramente identificati come pubblicità. La pubblicità occulta, presentata come opinione personale, è una pratica ingannevole. Le affermazioni dell'influencer sugli effetti di un integratore devono rispettare gli stessi limiti in materia di indicazioni sulla salute che valgono per l'etichetta del prodotto.

5. Cosa rischia un professionista

L'A.N.P.C. può disporre la cessazione delle pratiche commerciali sleali e applicare sanzioni amministrative (contravvenzionali), ai sensi della Legge n. 363/2007.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 363/2007, il ricorso a pratiche commerciali sleali è punito con una sanzione pecuniaria da 10.000 lei (RON) a 100.000 lei, come segue: le pratiche commerciali ingannevoli, comprese quelle elencate nell'Allegato n. 1, sono punite con una sanzione pecuniaria da 20.000 lei a 100.000 lei, mentre per le pratiche commerciali aggressive le sanzioni sono comprese tra 10.000 lei e 100.000 lei, e l'importo concreto è determinato anche in funzione del fatturato del professionista, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 363/2007. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, i limiti delle sanzioni sono raddoppiati quando la pratica riguarda oltre 100 consumatori.

In caso di infrazioni diffuse o di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, l'art. 154 prevede sanzioni pecuniarie comprese tra lo 0,1% e il 4% del fatturato annuo realizzato dal professionista nel territorio della Romania nell'esercizio finanziario precedente la sanzione. Se le informazioni sul fatturato non sono disponibili, la sanzione può essere compresa tra il controvalore in lei di 200.000 euro e il controvalore in lei di 2.000.000 di euro.

Inoltre, il mancato rispetto delle misure correttive complementari è punito con una sanzione pecuniaria da 50.000 lei a 100.000 lei, mentre la reiterazione delle violazioni alle condizioni di cui all'art. 155 può comportare sanzioni pecuniarie da 5.000 lei a 200.000 lei.

Oltre alla sanzione pecuniaria, una pratica sanzionata può comportare il ritiro dei materiali promozionali, il rifacimento delle etichette e un rischio reputazionale difficile da controllare.

6. Checklist per produttori e distributori

  • Censisca tutte le affermazioni utilizzate sulle etichette, sul sito web, nei negozi online, nella pubblicità e nei materiali destinati agli influencer.
  • Per ogni asserzione ambientale o sociale, conservi le prove che la sostengono; elimini le formulazioni generiche che non è in grado di dimostrare.
  • Verifichi che i marchi di sostenibilità esibiti provengano da un sistema di certificazione o da un'autorità pubblica.
  • Confronti le indicazioni sulla salute con il registro dell'UE e con le condizioni d'uso autorizzate.
  • Definisca e renda pubbliche le modalità con cui verifica l'autenticità delle recensioni.
  • Inserisca nei contratti con gli influencer l'obbligo di segnalare la pubblicità e l'elenco delle affermazioni consentite.

Conclusioni

L'OUG n. 18/2026 sposta l'onere della prova sul professionista: un'asserzione ambientale o sociale che non può essere dimostrata diventa rischiosa dal momento in cui viene utilizzata. Per gli integratori alimentari, queste norme si sovrappongono al rigoroso regime delle indicazioni sulla salute, per cui la verifica della comunicazione commerciale deve essere effettuata in modo unitario, prima del lancio del prodotto o della campagna.

Domande frequenti

Che cos'è l'OUG n. 18/2026?

L'ordinanza d'urgenza in questione è l'atto normativo con cui sono state recepite nella legislazione nazionale le disposizioni delle direttive (UE) 2024/825 e (UE) 2023/2673, mediante la modifica e l'integrazione della Legge n. 363/2007 relativa al contrasto delle pratiche sleali dei professionisti nei rapporti con i consumatori e dell'OUG n. 34/2014 sui diritti dei consumatori nei contratti conclusi con i professionisti.

Da quando si applicano le nuove norme sulle asserzioni ambientali?

Ai sensi degli artt. III e IV dell'OUG n. 18/2026, le disposizioni dell'atto normativo hanno termini distinti di entrata in vigore e di applicazione: le disposizioni dell'art. I e dell'art. II, punti 1, 4–7, 9–12 e 16, sono entrate in vigore il 27 marzo 2026 e sono applicabili a decorrere dal 27 settembre 2026, mentre le disposizioni dell'art. II, punti 2–3, 8, 13–15 e 17–18, si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026.

Posso scrivere «naturale» o «eco» su un integratore alimentare?

La dicitura «eco» è un'asserzione ambientale e può essere utilizzata solo se supportata da prove relative alla prestazione ambientale o da un marchio certificato. La dicitura «naturale» deve essere valutata anche alla luce delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per non indurre in errore riguardo alla composizione.

Posso utilizzare indicazioni sulla salute che non trovo nel registro dell'UE?

No. Per gli integratori alimentari possono essere utilizzate solo le indicazioni sulla salute autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1924/2006, alle condizioni d'uso previste.

Il produttore risponde di ciò che dice un influencer?

La promozione effettuata per conto o a vantaggio del produttore è una sua pratica commerciale. La responsabilità concreta dipende dal rapporto contrattuale e dal controllo esercitato sui contenuti; per questo motivo, i contratti con gli influencer devono prevedere regole chiare sulle affermazioni consentite e sulla segnalazione della pubblicità.

Le recensioni sul sito web devono essere verificate?

Se le presenta come provenienti da acquirenti, sì. Deve adottare misure ragionevoli di verifica e informare i consumatori sulle modalità con cui lo fa.

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Il presente materiale ha carattere esclusivamente informativo e generale e non costituisce consulenza legale. Il regime applicabile deve essere valutato in funzione del prodotto concreto, dei canali di comunicazione e della normativa in vigore alla data dell'analisi.