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9 Gennaio 2025La decisione della Corte Costituzionale sui permessi di costruire: il Prefetto perde l'esclusiva dell'impugnazione
Sintesi: la decisione della Corte Costituzionale sui permessi di costruire elimina l'esclusiva conferita al prefetto nell'impugnazione dei permessi di costruire/demolire, mentre la sospensione facoltativa di tali permessi viene rivista alla luce delle disposizioni costituzionali
In data 07.11.2024, la Corte Costituzionale ha accolto l'eccezione di incostituzionalità sollevata in relazione alle disposizioni dell'art. 12 commi (1) e (2) della Legge n. 50/1991 sull'autorizzazione all'esecuzione di lavori edili („Legge n. 50/1991”).
La formulazione attuale dell'art. 12 comma (1) della Legge n. 50/1991, ritenuta incostituzionale, prevede soltanto la possibilità per il prefetto di impugnare i permessi di costruire/demolire rilasciati in violazione delle disposizioni di legge:
„I permessi di costruire o di demolire rilasciati in violazione delle disposizioni di legge possono essere annullati dai tribunali amministrativi, secondo la legge, a seguito dell'azione promossa dal prefetto, in seguito all'attività di controllo dell'Ispettorato di Stato per l'Edilizia – I.S.C.”.
Allo stesso tempo, l'art. 12 comma (2) della Legge n. 50/1991, anch'esso ritenuto incostituzionale, prevede la sospensione facoltativa dell'atto amministrativo impugnato dal prefetto:
La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto incostituzionali le disposizioni dell'art. 12 comma (1) della Legge n. 50/1991, poiché non conferiscono anche alle persone lese da un atto amministrativo (permesso di costruire/demolire) il diritto di rivolgersi ai tribunali, a seguito dell'attività di controllo dell'Ispettorato di Stato per l'Edilizia – I.S.C., in violazione dell'art. 52 comma (1) e dell'art. 21 comma (1) della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha inoltre ritenuto incostituzionali le disposizioni dell'art. 12 comma (2) della Legge n. 50/1991, in quanto violano l'art. 123 comma (5) della Costituzione, che attribuisce effetto sospensivo de jure all'atto amministrativo impugnato dal prefetto.
Aspetti rilevanti:
- L'impatto della decisione della Corte Costituzionale:
La decisione della Corte Costituzionale sui permessi di costruire sottolinea la necessità di modificare la legislazione per chiarire ed estendere il quadro di tutela giuridica. I prefetti non avranno quindi più l'esclusiva nell'impugnare i permessi di costruire/demolire ritenuti illegittimi a seguito dell'attività di controllo dell'Ispettorato di Stato per l'Edilizia – I.S.C.
- Maggiore accesso alla giustizia:
Le persone lese da un atto amministrativo, come i permessi di costruire o demolire rilasciati illegalmente, acquisiscono così una via diretta per impugnare tali atti, rafforzando il diritto fondamentale di accesso alla giustizia garantito dalla Costituzione.
- Necessità di adeguamento legislativo:
Pertanto, le disposizioni dell'art. 12 commi (1) e (2) della Legge n. 50/1991, dichiarate incostituzionali, cessano di produrre effetti giuridici 45 giorni dopo la pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale se, in tale periodo, il legislatore non adegua le disposizioni incostituzionali alla Costituzione. Durante questo termine, le disposizioni dichiarate incostituzionali sono sospese di diritto.
Questo materiale informativo ha carattere esclusivamente orientativo. Non intende fornire una consulenza legale definitiva, che dovrà essere richiesta per ciascuna specifica questione giuridica. Per dettagli e chiarimenti su qualsiasi argomento trattato, ti invitiamo a contattarci.




